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Gestazione per altri

Particolare tecnica di procreazione assistita che consente ad una donna di portare avanti una gravidanza in beneficio di una persona o di una coppia, è la Gestazione per altri o anche chiamata Surrogazione di maternità.

Volgarmente definita “Utero in affitto”, in Italia, la Gestazione per altri è vietata dalla Legge 40/2004.

I Paesi che normano tale pratica prevedono che sia dal punto di vista giuridico che da quello biologico, la gestante non sia l’effettivo genitore del bambino. Lo saranno, al contrario, i genitori intenzionali, intendendo con tale espressione, coloro che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata. 

In alcuni Paesi è previsto che, al parto, la gestante per altri possa non rinunciare al bambino.

È un vero e proprio contratto a consacrare, lì, nei Paesi in cui tale metodo è consentito, l’accordo tra genitore o futuri genitori e la gestante in ordine a tutti gli aspetti della procedura di surrogazione da intraprendere, le sue regole, le sue conseguenze, il contributo alle spese mediche della gestante e, solo in alcuni Paesi, l’eventuale retribuzione della gestante stessa per il servizio offerto.

Una distinzione da menzionare all’interno della procedura di surrogazione di maternità è quella tra G.P.A “altruistica” la quale prevede un contributo pecuniario alla gestante, come ad esempio negli Stati membri dell’Unione europea ove legale la pratica, e la G.P.A “retribuita” o “lucrativa” la quale prevede anche una remunerazione per la gestante.

In alcuni sistemi sono legali entrambi i tipi di pratica; in Russia e Ucraina, ad esempio, esistono norme che regolano sia la surrogazione altruistica che retribuita.

Molto diffusa ed automatica è la connessione tra la suddetta tecnica di procreazione assistita e le coppie omosessuali all’interno del loro progetto di costruzione di una famiglia omogenitoriali.

A testimonianza della tesi contraria, invece, nel 2016, una delle maggiori cliniche americane specializzate nel settore, provava che su 10 gravidanze surrogate 7 sono destinate a coppie eterosessuali contro sole 3 destinate a celibi o coppie omosessuali.

GPA, Profili legali

Legge n. 40/2004, art. 12, comma 6.

CAPO VI, MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE

“Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.”

Le restrizioni della legge hanno creato in Italia un fenomeno definito “turismo procreativo“, termine che descrive la scelta, da parte di coppie la cui condizione medica non lascia che pochissime speranze di essere risolta in Italia, a seguito delle restrizioni introdotte, di rivolgersi, per aumentare le possibilità di una gravidanza, ad ospedali e strutture sanitarie straniere ubicate in Paesi con legislazioni meno restrittive. 

Con specifico riferimento alla GPA, non è infatti vietato ricorrere a tale metodo di procreazione assistita in altri Paesi che la riconoscano e la normino.

Alcuni stati in cui la gestazione per altri è legale

Australia. in forma gratuita è legale in tutto il paese, mentre è un reato se si riceve denaro per portare a termine la gravidanza. 

Bielorussia. è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita.

Canada. in forma gratuita è legale dal 2007, mentre la gpa retribuita è vietata. 

Grecia. in forma gratuita è legale dal 2002, ma per accedere alla gpa è necessario chiedere l’autorizzazione di un tribunale. Tutte le altre forme di gpa sono vietate. 

Hong Kong. La gpa retribuita è vietata e nella gestazione per altri non retribuita la legislazione stabilisce dei limiti molto severi.

India. Il paese era una delle principali destinazioni per le coppie eterosessuali e omosessuali che volevano ricorrere alla gpa, perché nel paese la gpa retribuita era legale. Ma diversi scandali legali allo sfruttamento delle madri surrogate hanno portato il governo a limitare la maternità surrogata solo alle coppie di cittadini indiani e a vietare la pratica alle coppie di stranieri. Le nuove regole sono entrate in vigore nell’ottobre del 2015.

Israele. Nel 1996 il governo israeliano ha legalizzato la maternità surrogata senza retribuzione, ma con regole estremamente restrittive. È permesso ricorrere alla surrogata solo ai cittadini israeliani. Dal 2014, anche le coppie di persone dello stesso sesso possono sottoscrivere un accordo di maternità surrogata.

Paesi Bassi. a titolo gratuito è legale, mentre quella retribuita è vietata.

Regno Unito. È consentita solo la maternità surrogata a titolo gratuito, possono accedere alla pratica solo persone residenti nel Regno Unito ed è vietato fare pubblicità dei centri in cui si pratica la surrogata.

Russia. è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita. In Russia possono ricorrere a questo trattamento anche i single o le coppie non sposate.

Stati Uniti. In alcuni stati è legale sia la gestazione per altri retribuita sia quella non retribuita (Arkansas, California, Florida, Illinois, Texas, Massachusetts, Vermont). In altri stati è consentita solo la gestazione per altri gratuita (New York, New Jersey, New Mexico, Nebraska, Virginia, Oregon, Washington). In California la donna deve avere già dei figli e deve essere autonoma dal punto di vista economico.

Sudafrica. è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita.

Ucraina. è legale, sia quella retribuita sia quella non retribuita, ma possono ricorrere alla pratica solo coppie eterosessuali sposate.

Il ricorso a tale pratica in Paesi esteri che lo permettono, pone alcuni problemi. Le norme italiane consentono il riconoscimento automatico dei genitori biologici e ammettono quindi la trascrizione dell’atto di nascita del neonato. Non sussistendo nell’ordinamento una norma che permetta il riconoscimento automatico del rapporto di genitorialità, si pone il problema del riconoscimento del legame familiare tra * figli*e il genitore non biologico (o genitore sociale).

Sent. n. 12193/2019 Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 maggio 2019 n. 12193, hanno affermato il principio secondo cui non può essere trascritto nei registri dello Stato civile italiano il provvedimento reso da un giudice estero, col quale è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore, nato all’estero attraverso la maternità surrogata, e un soggetto che, rispetto al medesimo, non vanta alcun rapporto biologico.

Come si supera tale divieto?

I valori tutelati dal divieto in questione, e ritenuti dallo stesso legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di dare rilievo al rapporto genitoriale, ricorrendo, tuttavia, ad ulteriori strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, quale ad esempio l’adozione in casi particolari (articolo 44, comma I, lettera d), Legge n. 184 del 1983).

Della suddetta questione sono state investite la Corte Costituzionale e la CEDU, per cui si attende al momento una pronuncia.

Nel frattempo, il genitore intenzionale non trascritto potrà ricorrere all’istituto di natura giurisprudenziale della “Stepchild Adoption” per ottenere il riconoscimento del rapporto genitoriale con il minore nato all’estero, proprio come affermato dalla cennata sentenza della Corte di Cassazione.

FONTI

Gazzetta ufficiale

Altalex

Wikipedia

Internazionale.it

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