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Il consenso e l’età del consenso

Cos’è il consenso?

Il consenso è l’accettazione di impegnarsi in un’attività sessuale con qualcun*.
Prima di adottare un qualsiasi atteggiamento o comportamento sessuale, è sempre necessario sapere se l’altr* voglia esserne destinatario e/o intraprendere quel tipo di attività a sua volta.

Più semplicemente lo si può vedere come un accordo tra le parti in cui ciascuno determina i propri confini personali e rispetta quelli dell’altr*.  

Senza consenso ogni tipo di attività sessuale (sesso orale, petting, contatto o penetrazione genitale) è considerata violenza sessuale o stupro.

Volontario

Il consenso deve essere sempre dato liberamente: è una scelta che deve essere fatta senza pressioni, siano esse espresse o tacite. Il consenso non è volontario quando:

  • il libero arbitrio di una delle parti è condizionato da
        – comportamenti coercitivi (es. uso della forza),
        – comportamenti manipolativi (es. far sentire in colpa il partner per aver detto di no o per essersi
          fermato),

la persona non sia materialmente in grado di darlo
(es. perché sotto l’influenza di droghe o alcool o perché addormentato)

Entusiasta

Quando si tratta di sesso, entrambe le parti devono sentirsi a proprio agio e fare solo cose che vogliono fare. Il consenso non è entusiasta quando si fa qualcosa perché “si deve”. 

Chiedere il consenso non deve essere per forza imbarazzante. Può anche essere sexy!
Ad esempio si può dire: “Posso [….]?”  // “Vuoi che faccia [….]?” // “Ti va di provare [….]?” 

In questi casi è importante tanto ascoltare la risposta, quanto prestare attenzione al linguaggio del corpo e al tono di voce:

  • Se il tuo partner risponde di Sì e dimostra di esserne entusiasta allora c’è consenso,
  • Se il tuo partner risponde di No, NON c’è consenso,
  • Se il tuo partner resta in silenzio oppure dice sì ma ti sembra a disagio o incerto NON c’è il consenso. In questo caso potresti provare a chiedere
    – “Voglio assicurarmi che tu voglia farlo. Devo andare avanti?”
    – “Va bene se non ti interessa. Possiamo fare qualcos’altro. Cosa pensi?”

Reversibile

Il consenso può sempre essere revocato.
Si può cambiare idea in qualsiasi momento: anche se inizialmente dato, esso è sempre reversibile.
Il consenso inoltre deve essere rinnovato: non c’è consenso se questo viene dato una prima volta e mai più e ciò vale anche per le relazioni stabili e durature o rapporti frequenti. 

È importante che mai e poi mai si colpevolizzi il partner per qualcosa che non vuole fare, o non vuole più fare, per essersi fermato o per aver cambiato idea. È assolutamente sbagliato fare pressioni affinché qualcun* faccia qualcosa con cui evidentemente non è a suo agio.
Ognun* merita il rispetto dei propri confini. Più rispetto ci si dimostra l’un l’altr*, più il sesso sarà piacevole e rilassato per entrambi. 

Dettagliato 

L’oggetto del consenso deve essere specifico. Dire di sì ad una cosa (es.  andare in camera da letto) non significa dire sì a tutte le attività sessuali potenzialmente praticabili (es. baciarsi, toccarsi, far sesso orale, avere un rapporto completo, ecc.). 

E informato

Si può dare il proprio consenso solo se si è realmente conoscenza di tutto quello che accade. Il consenso non è informato quando si dice di usare il preservativo o altro contraccettivo ma in realtà non è vero. 
Inoltre, in alcuni Stati (tra cui l’Italia stando ai recenti orientamenti giurisprudenziali) non c’è consenso anche quando ci si finge qualcun altr* e, in forza di ciò, si induce una persona ad intraprendere un’attività sessuale. 

Quindi quando NON c’è consenso?

  • quando ci si rifiuta di riconoscere un “no” 
  • quando l’altr* rimane in silenzio
  • quando si presume che indossare determinati vestiti, flirtare o baciare sia un invito a qualcosa di più,
  • quando si svolgono attività sessuali con qualcun* sotto l’età legale del consenso,
  • quando qualcun* è incosciente per qualsiasi motivo
  • quando si fa pressione su qualcun* usando la paura o l’intimidazione
  • quando si presume di avere il permesso di intraprendere un atto sessuale solo perché lo si ha avuto in passato.

Fare i conti con un rifiuto o con la frustrazione sessuale può essere sicuramente difficile. Ma è molto importante gestire queste situazioni rispettando i sentimenti e i confini altrui. Nessun* ci deve il suo tempo, le sue attenzioni e nemmeno il sesso, non importa quanto abbiamo fatto, offerto o detto perché ciò accadesse. Insistere, continuare a chiedere la stessa cosa, sia in maniera manifesta, che con atteggiamenti manipolativi, è assolutamente sbagliato. Il modo migliore di comportarsi in questi casi è semplicemente accettare il rifiuto o la frustrazione come semplici avvenimenti di una vita che non sempre va come si vuole.
Questo modo di agire, in realtà, permetterà di creare un potenziale rapporto molto più sereno, oltre che un clima di fiducia reciproca e soprattutto nessuno resterà ferito.

Le leggi che trattano la materia del consenso variano a seconda dello Stato di riferimento e soprattutto, sono sempre piuttosto generiche in modo da permettere un’applicazione più adatta al caso concreto.  Ciò non significa che per comprendere il concetto di consenso o la sua manifestazione nella vita reale, sia necessaria chissà quale competenza giuridico-legale.
Normalmente sarebbe più semplice affidarsi al comune buon senso, se non fosse che anche questo spesso è disinformato.  Si è soliti infatti ricondurre gli episodi di stupro o di violenza esclusivamente a quei casi in cui ci siano urla, litigi, scontri, o qualcuno che gridi “no”. Ma questo non è assolutamente vero: di violenza o stupro si tratta anche se la vittima rimane inerme e silente.
Studi recenti hanno rilevato come tra il 2006 ed il 2010, l’11% dei giovani adulti ha avuto il primo rapporto non consenziente entro i 20 anni. A ciò si aggiunga che questo dato non tiene conto del fatto che molte vittime non si ritengono tali proprio in virtù di una incorretta concezione di “consenso”.
Per questo è importante comprenderne le manifestazioni tramite una sana comunicazione fra le parti ( parole ) e l’attenzione rivolta all’altro diverso da noi ( linguaggio del corpo ).
Altrettanto importante è accrescere la consapevolezza e la conoscenza su questo tipo di argomenti in modo tale che ognuno si senta libero di dire l’ultima parola quando si tratta del proprio corpo. 

Quando si parla di età del consenso, si fa riferimento all’età dalla quale una persona è considerata, dall’ordinamento giuridico, capace di dare un consenso informato al rapporto sessuale. L’età del consenso cambia da Paese a Paese e in Italia, pur essendo fissata a 14 anni, ci sono delle eccezioni. Precisiamo che la legge stabilisce pene per soggetti che compiono atti sessuali con una persona che non abbia compiuto l’età del consenso; sono inoltre imputabili penalmente solo i soggetti che abbiano compiuto 14 anni.

Secondo la legge, sotto i 14 anni si intende sempre invalido il consenso ed è perciò reato compiere atti sessuali con gli infraquattordicenni; è reato anche compiere, per farl* assistere, atti sessuali in loro presenza. Non è però punibile il soggetto che compia atti sessuali con chi abbia 13 anni, se la differenza di età non è superiore a 4 anni.

L’età del consenso di alza a 16 anni quando il colpevole è una persona alla quale, per ragioni di cura, educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, sia affidato il/la minore o con lui/lei abbia una relazione di convivenza (es. genitore, o di lui/lei convivente). La legge non impone limiti sulla differenza di età nei rapporti, ad esempio, tra un* 16enne e un* 50enne, salvo il compimento di altri reati (es. abusi).

Con il reato di pornografia minorile, è invece illegale compiere atti sessuali con un* minore di anni 18 in cambio di denaro o altra utilità (es. regali), anche solo promessi.

Salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, chi commette tali reati non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, imponendo così un preciso dovere di accertamento.

Il Codice penale condanna estensivamente anche la pornografia minorile, inteso come materiale a sfondo sessuale (anche solo allusivo, simulato o realizzato con elaborazioni grafiche) ritraente un* minore di anni 18. È infatti reato, con diverse pene, la produzione, l’induzione, il commercio, la diffusione e la detenzione di materiale (che non sia stato autoprodotto, dice la giurisprudenza). Non è reato il possesso di materiale autoprodotto e ricevuto dalla persona raffigurata e nemmeno la sola visione online di pedopornografia.

Nel Codice penale trovano spazio articoli dedicati al delicato rapporto tra minori e atti sessuali, visto che per la legge è decisivo il tema del consenso, che sotto una certa età non può però validamente formarsi. Stiamo parlando di età del consenso e della necessità del legislatore di intervenire punendo chi compie atti sessuali con soggetti che non abbiano raggiunto una certa età.

Avere un rapporto sessuale con un* minorenne è:

< 13 anni: sempre reato

13enne: reato se la differenza di età è superiore a 4 anni

14 < età < 16: reato se all’altra persona è affidato il/la minore o abbia con lui/lei un rapporto di convivenza

16 < età < 18 anni: reato se l’atto sessuale è stato compiuto in cambio di denaro, anche solo promesso (c.d. prostituzione minorile)

La pedopornografia è duramente punita in Italia e ultimamente numerose indagini hanno portato a condanne e arresti in tutta Italia. Sono reati, tra gli altri, la detenzione e la diffusione di foto o video fatti a minorenni, non necessariamente sessualmente espliciti, ma anche solo allusivo a atti sessuali.

Articoli di principale riferimento nel Codice penale:

– 609 quater, Atti sessuali con minorenne

– 600 bis, Prostituzione minorile

– 600 ter, Pornografia minorile

– 600 quater1, Pornografia virtuale

– 609 sexies e 602 quater, Ignoranza dell’età della persona offesa

FONTI

“Saying yes: il consenso sessuale si esplicita attraverso la comunicazione verbale della propria volontà” – State of Mind, il giornale delle scienze psicologiche,  I. De mola

https://www.plannedparenthood.org/
https://www.rainn.org/

Articolo scritto con il contributo di Luca Santillozzi per la parte giuridica.

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